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Ordinanza — n. 20666/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20666/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20666/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI CARMELA nata a NAPOLI il 28/02/1970 avverso l'ordinanza del 30/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da Carmela Pellegrini, a mezzo dell'avv. Ferdinando Letizia, relative alla violazione di legge e al vizio motivazionale che sarebbero riscontrabili nel provvedimento indicato in epigrafe, a mezzo del quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza della medesima città in data 19/06/2023, che aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata, relativamente ai semestri che vanno dal 04/11/2019 al 04/11/2020, ponendo specificamente a fondamento della decisione reiettiva l'esistenza - a carico della condannata ed entro tale arco temporale — di una grave infrazione disciplinata, rigorosamente sanzionata;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20666/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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sanzione disciplinare remissione della pena penalità di mora infrazione privilegiata sanzioni penali pena statutaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI CARMELA nata a NAPOLI il 28/02/1970 avverso l'ordinanza del 30/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da Carmela Pellegrini, a mezzo dell'avv. Ferdinando Letizia, relative alla violazione di legge e al vizio motivazionale che sarebbero riscontrabili nel provvedimento indicato in epigrafe, a mezzo del quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza della medesima città in data 19/06/2023, che aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata, relativamente ai semestri che vanno dal 04/11/2019 al 04/11/2020, ponendo specificamente a fondamento della decisione reiettiva l'esistenza - a carico della condannata ed entro tale arco temporale — di una grave infrazione disciplinata, rigorosamente sanzionata;

Ritenuto che le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione sono interamente versate in fatto e non si confrontano con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e facente leva sulla gravità del sopra detto rilievo disciplinare, valutato dai Giudici di sorveglianza quale fattore evocativo di una mancata adesione all'opera di rieducazione, posta a fondamento dell'invocato beneficio penitenziario ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 ma