Cassation court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to lack of specific grounds and merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by failing to provide sufficient reasoning for revoking semi-liberty. The court rejected this, noting the appeal sought a new substantive evaluation rather than correcting specific legal errors, and found the lower court's reasoning coherent and based on the appellant's violent conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 125, comma 2 c.p.p.: The cassation court's review of motivation requires specific identification of defects; generic appeals for a new substantive evaluation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODA PRENG nato il 23/03/1979 avverso l'ordinanza del 20/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha disposto la revoca della misura alternativa della semilibertà, che Preng Doda scontava dal 02/02/2023, in relazione alla pena determinata dal provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo del 23/11/2023, con fine pena fissato al 01/08/2026; Rilevato che, avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore avv.
Daniele Caprara, deducendo violazione di legge correlata al mancato rispetto dell'art. 125, comma 2, cod. proc. pen., stante il vizio motivazionale in relazione alla disposta revoca della misura alternativa; Ritenuto che il ricorso sia manifestamente inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei necessari passaggi valutativi, da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.
Attenendosi a tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso de quo, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale; esso tende, invece, a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito, relativamente ai presupposti richiesti dalla norma per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, adottando un apparato motivazionale congruo e privo di qualsivoglia erronea applicazione della legge penale e processuale.
Risulta richiamato, in particolare, l'episodio di aggressione perpetrato in danno di Angela Zitolo, alla quale il condannato sennilibero ha provocato lesioni personali guaribili in dieci giorni. Il provvedimento ha così evidenziato la valenza negativa di tale condotta tenuta dal soggetto, il quale ha in tal modo dimostrato la sua inidoneità, rispetto alla prosecuzione dell'opera di trattamento rieducativo; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in