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Ordinanza — n. 20661/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual re-evaluation preclusion and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20661/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the crime lacked proof because cattle were unidentified, but the court found this merely requested a re-evaluation of facts already thoroughly examined. Since the lower court's reasoning was not illogical and the appeal focused on factual re-examination, the court ruled the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 650 c.p.; The appeal is inadmissible when it invites a re-evaluation of factual elements already decided, as such re-evaluation is precluded in cassation, and when the arguments are manifestly unfounded.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation preclusion manifestly unfounded arguments Article 616 Code of Criminal Procedure contravention of animal slaughter order reclusione motivazione inadeguata delle censure costituzionali imposta sui cani

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 650 c.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTICELLO DANIELE nato a NICOSIA il 22/03/1999 avverso la sentenza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Daniele Conticello, per il tramite dell'avv. Silvio Vignera, ha proposto appello - poi convertito in ricorso per cassazione - avverso la sentenza del Tribunale di Enna in composizione monocratica del 12/06/2023, che lo aveva condannato alla pena dell'ammenda di euro duecento, oltre al pagamento delle spese processuali, avendolo ritenuto responsabile della contravvenzione ex art.650 cod. pen., per non aver ottemperato all'ordine - regolarmente notificatogli - di procedere urgentemente e, comunque, non oltre quindici giorni dalla notifica stessa, all'abbattimento di diciannove bovini detenuti preso il suo allevamento, al fine di eliminare il pericolo per la salute pubblica.

Il ricorrente ha dedotto la insussistenza del reato contestato, per esser stato adottato il provvedimento di abbattimento sul mero presupposto che i bovini, di proprietà dell'imputato, fossero privi dei segni di identificazione; non sussisterebbe, pertanto, la prova della ipotizzata patologia e del connesso rischio per l'igiene pubblica; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi che invitano ad una rivalutazione di elementi fattuali, preclusa in questa sede, oltre che manifestamente infondati. Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata - in fatto e in diritto - sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo del reato contestato;

Rilevato che a fronte delle argomentazioni - non manifestamente illogiche - poste a fondamento dell'avversata decisione, il ricorrente si limita a dedurre la mancata identificazione degli animali, senza contrastare il dato della inottemperanza al successivo ordine di abbattimento degli stessi, insistendo così solo sulla riconsiderazione di elementi fattuali già ampiamente sviscerati; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09 ma