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Ordinanza — n. 20660/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and prior rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20660/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Milazzo Morena inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued that the investigating judge failed to apply the continuity institution because the crimes occurred nearly nine months apart, claiming this ignored indicators of a single criminal design. The court rejected these arguments as mere factual complaints and noted that the lower judge had already properly addressed these issues during the execution phase, finding the acts resulted from a generic propensity rather than a unified plan.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Appeals based solely on factual disagreements regarding the continuity of crimes are inadmissible if the lower court has already adequately examined and rejected such arguments.

Parole chiave

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continuity institution inadmissible appeal mere factual complaints investigating judge criminal design unity concorso materiale di reati infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Calogero Meli [ricorso nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAZZO MORENA nato a CANICATTI' il 26/09/1986 avverso l'ordinanza del 31/01/2024 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da Morena Milazzo, per il tramite del difensore avv. Calogero Meli [ricorso nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione, deducendo che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, non considerando come i fatti di cui alle due sentenze, delle quali si era domandata l'unificazione in continuazione, si fossero verificati a poco meno di nove mesi di distanza l'uno dall'altro] sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, nella veste di Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 202