Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds concern only the applicant's will, not legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised did not fall within the exclusive categories permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Salvatore Martino, challenged a first-instance judgment by arguing the court failed to evaluate specific elements, a ground reserved for appeals against sentencing rather than procedural omissions. The court ruled that since the appeal concerned matters outside the statutory perimeters of will, legal qualification, or penalty legality, it was rejected immediately with a fine imposed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a judgment of application of penalty is admissible only for grounds relating to the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and is inadmissible for other procedural defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO SALVATORE nato a CROTONE il 09/07/1985 avverso la sentenza del 18/12/2023 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata, emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Crotone, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di Salvatore Martino; Rilevato che l'imputato, a mezzo del difensore avv. Roberto Coscia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la omessa valutazione di elementi idonei a condurre a una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che - in base all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che la presente impugnazione si colloca all'esterno di tale perimetro, deducendo motivi non consentiti; Ritenuto che ne discenda l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio