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Ordinanza — n. 20657/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20657/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20657/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATOLA SALVATORE nato a SCAFATI il 10/12/1987 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; Rilevato che la Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Salvatore Di Matola, il quale, tramite il proprio difensore avv. Raffaele Pucci, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando illogicità nella determinazione della pena. Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata; Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui - in tema di concordato in appello - è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20657/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia alla motivazione ammende per infrazione procedurale ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. pen
Rilevato che la Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATOLA SALVATORE nato a SCAFATI il 10/12/1987 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Salvatore Di Matola, il quale, tramite il proprio difensore avv. Raffaele Pucci, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando illogicità nella determinazione della pena. Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata; Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui - in tema di concordato in appello - è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice;

Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2