Ordinanza — n. 20655/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBINNA UBAH LEONARD nato il 13/07/1986 avverso il decreto del 20/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; Visto il ricorso presentato da Leonard Ubah Obinna, in cui il difensore avv. Marco Liut si duole della violazione di legge contenuta nel decreto di inammissibilità in epigrafe indicato, emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste (decreto fondato sul presupposto della ostatività nel triennio, ai sensi dell'art. 58-quater legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'avvenuta revoca della detenzione domiciliare, rispetto alla nuova concessione di benefici penitenziari), rilevando che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione più volte si sono espresse nel senso di escludere la sussistenza di un automatismo, nell'applicazione dei meccanismi preclusivi dettati dalla legge penitenziaria, in quanto collidente col fine rieducativo della pena, nonché dolendosi della mancata considerazione della personalità del condannato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20655/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che tali censure sono inammissibili, stante il contenuto dell'istanza dalla quale ha tratto origine l'avversato decreto, la quale era direttamente rivolta ad ottenere - in via esclusiva - la concessione di misure alternative alla detenzione carceraria di tipo ordinario, così restando soggetta al sopra detto divieto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBINNA UBAH LEONARD nato il 13/07/1986 avverso il decreto del 20/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visto il ricorso presentato da Leonard Ubah Obinna, in cui il difensore avv. Marco Liut si duole della violazione di legge contenuta nel decreto di inammissibilità in epigrafe indicato, emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste (decreto fondato sul presupposto della ostatività nel triennio, ai sensi dell'art. 58-quater legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'avvenuta revoca della detenzione domiciliare, rispetto alla nuova concessione di benefici penitenziari), rilevando che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione più volte si sono espresse nel senso di escludere la sussistenza di un automatismo, nell'applicazione dei meccanismi preclusivi dettati dalla legge penitenziaria, in quanto collidente col fine rieducativo della pena, nonché dolendosi della mancata considerazione della personalità del condannato.
Ritenuto che tali censure sono inammissibili, stante il contenuto dell'istanza dalla quale ha tratto origine l'avversato decreto, la quale era direttamente rivolta ad ottenere - in via esclusiva - la concessione di misure alternative alla detenzione carceraria di tipo ordinario, così restando soggetta al sopra detto divieto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024