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Ordinanza — n. 20651/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against GIP order rejecting request to revoke criminal convictions based on invalid administrative license revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20651/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to reject the request for revoking criminal convictions was legally sound. The appellant argued that the convictions were flawed because they relied on an erroneous assumption regarding the validity of an administrative license revocation. The court determined that the appeal consisted merely of complaints in fact and repeated arguments already adequately addressed and dismissed by the executing judge.

Regesto Legislator

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Art. 673 cod. pen.; Art. 125, 673 cod. proc. pen.: Appeals based on mere complaints in fact or arguments already adjudicated by the executing judge are inadmissible as they lack the requisite legal ground for cassation review.

Parole chiave

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criminal convictions revocation administrative license validity inadmissible appeal executing judge decision repeated legal arguments ordinanza di necessità aiuto immediato rigore per motivi familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 673 cod. pen.
Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi - provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta presentata dalla difesa di Guglielmo Ricciardelli finalizzata alla revoca, ai sensi dell'art. 673 cod.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 673 cod. proc. pen.
Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi - provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta presentata dalla difesa di Guglielmo Ricciardelli finalizzata alla revoca, ai sensi dell'art. 673 cod.
Art. 131-bis cod. proc. pen.
Art. 54 cod. pen.
Art. 495 cod. pen.
pen., di due sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 673 cod. pen
Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi - provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta presentata dalla difesa di Guglielmo Ricciardelli finalizzata alla revoca, ai sensi dell'art. 673 cod.
art. 495 cod. pen
pen., di due sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDELLI GUGLIELMO nato a NAPOLI il 30/09/1975 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 del GIP TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi - provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta presentata dalla difesa di Guglielmo Ricciardelli finalizzata alla revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. pen., di due sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., per esser state emesse, le stesse, in base all'errato presupposto della validità del provvedimento amministrativo di revoca della patente del condannato; Rilevato che, avverso tale ordinanza, propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il proprio difensore avv.

Antonio Lucio Abbondanza, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 673 cod. proc. pen., 131-bis, 54 e 495 cod. pen., nonché contraddittorietà e mancanza di motivazione; Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nell'atto di impugnazione, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto, oltre che riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un coerente argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione nell'avversato provvedimento. In questo viene adeguatamente chiarito come l'annullamento del provvedimento di revoca della patente non abbia alcuna influenza, in ordine ai presupposti di fatto e di diritto del modello legale ascritto;

Ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio