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Ordinanza — n. 20647/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissible new sentencing request based on prior execution judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20647/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the new request for sentencing adjustment relied on facts and legal arguments already evaluated in the previous execution judgment. The appellant argued that a Constitutional Court declaration of unconstitutionality required a new penalty calculation, but the court found no distinguishing elements between the two instances. Consequently, the request was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.; Art. 666, comma 2 c.p.p.: A new instance in execution proceedings founded on facts or legal grounds not previously deduced is inadmissible if it lacks distinguishing elements from the prior request and merely repeats generic criticisms of the existing judgment.

Parole chiave

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execution proceedings ne bis in idem new instance inadmissibility sentencing adjustment Constitutional Court declaration procedural economy manifestly unfounded appeal principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, mediante il quale si deducono violazioni ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 666, comma 2 c.p.p.
Invero, nel procedimento di esecuzione, il divieto del "ne bis in idem", a norma dell'art. 666, comma 2, cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 770 del 15/02/2000, Sinibaldi, Rv. 215997
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIFRONI GIANCARLO nato a LOCRI il 17/08/1974 avverso l'ordinanza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visto il ricorso proposto da Giancarlo Polifroni, a mezzo dell'avv. Giacomo lana, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria nella veste di Giudice dell'esecuzione, indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di rideterminazione della pena inflitta a mezzo della sentenza della medesima Corte territoriale in data 14/04/2014, in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede una pena minima edittale di otto anni di reclusione, ad opera della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, mediante il quale si deducono violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc., sia manifestamente infondato. Invero, nel procedimento di esecuzione, il divieto del "ne bis in idem", a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non opera per le nuove istanze che siano fondate su presupposti di fatto o motivi di diritto prima non dedotti (Sez. 5, n. 770 del 15/02/2000, Sinibaldi, Rv. 215997); Osservato però che non emerge la sussistenza di elementi atti a differenziare la seconda istanza dalla prima, venendo esclusivamente criticata, in modo assertivo e generico, l'affermazione contenuta nella precedente istanza - e testualmente richiamata, nell'ordinanza ora impugnata - secondo cui la suddetta declaratoria di incostituzionalità è andata a incidere su una cornice di pena edittale, in realtà, che mai era stata applicata al condannato, il quale non ha, pertanto, ragioni per invocare l'applicazione della disciplina che da tale declaratoria risulta.

Trattasi, in definitiva, di questione che ha già costituito oggetto di adeguata valutazione da parte del Giudice dell'esecuzione, così derivandone la inammissibilità della nuova istanza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 m