Ordinanza — n. 20646/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA SANTINO nato a CATANZARO il 13/02/2000 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; Rilevato che la Corte di appello di Reggio Calabria, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a Santino Passalacqua con due sentenze, rispettivamente passate in giudicato in data 12/03/2018 e in data 01/10/2020. Rilevato che il condannato, per il tramite del difensore avv. Alberto Marrara, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al disposto dell'art. 168, comma 1, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20646/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il condannato, per il tramite del difensore avv. Alberto Marrara, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al disposto dell'art. 168, comma 1, n.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA SANTINO nato a CATANZARO il 13/02/2000 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; Rilevato che la Corte di appello di Reggio Calabria, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a Santino Passalacqua con due sentenze, rispettivamente passate in giudicato in data 12/03/2018 e in data 01/10/2020. Rilevato che il condannato, per il tramite del difensore avv. Alberto Marrara, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al disposto dell'art. 168, comma 1, n.
2) cod. pen. Ritenuto che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, l'ordinanza impugnata individua in modo specifico (senza incorrere nelle lamentate lacune motivazionali) gli elementi atti a giustificare la revoca della sospensione condizionale della pena, riconducibili, invero, al disposto normativo di cui all'art.168, comma 1, n. 1 cod. pen. E infatti, l'ultima sentenza pronunciata a carico del ricorrente, ossia quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Reggio Calabria il 16/07/2022, è intervenuta durante il quinquennio dal passaggio in giudicato delle precedenti due condanne sospese, dunque entro il cd. periodo di prova [con particolare riguardo al requisito della anteriorità del delitto di cui alla condanna sopravvenuta, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente precisato che essa deve essere rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio, piuttosto che alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056-01;
Sez. 1, 10/12/2015, Loiero Rv. 265724; Sez. 1, 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868; Sez. 4, 19/09/2002, Marras, Rv. 223195)]. Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09