Ordinanza — n. 20643/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CASTRO CALOGERO (CUI 01CUEAI) nato il 21/01/1977 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata; Rilevato che - avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze nei confronti di Calogero Lo Castro, ritenuto responsabile del reato di cui all'art.424 cod. pen. e quindi condannato, con "doppia conforme", alla pena di mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, nonché applicazione della diminuente del rito abbreviato - l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20643/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e quindi condannato, con "doppia conforme", alla pena di mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, nonché applicazione della diminuente del rito abbreviato - l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore avv.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CASTRO CALOGERO (CUI 01CUEAI) nato il 21/01/1977 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata; Rilevato che - avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze nei confronti di Calogero Lo Castro, ritenuto responsabile del reato di cui all'art.424 cod. pen. e quindi condannato, con "doppia conforme", alla pena di mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, nonché applicazione della diminuente del rito abbreviato - l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore avv.
Cristina Gradi, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione, quanto al diniego di rinnovazione istruttoria; Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui ríproposizione è volta - con tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.
Né sussiste alcuna contraddittorietà della sentenza impugnata, oggetto peraltro di ,critica solo generica in sede di impugnazione/ c/ft-c4 //) z / 7 A4L:t4 eSrLE,Pri- V V 141 'IL Rilevato che, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue ex leg la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio