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Ordinanza — n. 20641/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20641/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20641/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAME JESSICA (CUI 02NG1LZ) nata a CREMONA il 06/08/1993 avverso l'ordinanza del 22/01/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da Jessica Beltrame, per il tramite del difensore avv. Nicola Caricaterra - impugnazione nella quale il difensore si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20641/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nicola Caricaterra - impugnazione nella quale il difensore si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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individualizzazione della commisurazione penale reato continuato reiterazione di reati penali motivazione del mutamento giurisprudenza motivazione sufficiente abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
pen., con riferimento all'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAME JESSICA (CUI 02NG1LZ) nata a CREMONA il 06/08/1993 avverso l'ordinanza del 22/01/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da Jessica Beltrame, per il tramite del difensore avv. Nicola Caricaterra - impugnazione nella quale il difensore si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - sono inammissibili, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili critici già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Tribunale di Genova, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di preventiva ideazione unitaria, bensì di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa; ciò soprattutto a causa del considerevole lasso di tempo, che separa tra loro il momento commissivo dei fatti, peraltro perpetrati in luoghi anche geograficamente tra loro molto distanti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 202