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Ordinanza — n. 20639/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20639/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mark Koci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated criminal code provisions and failed to recognize a unified criminal design based on identical execution methods and temporal proximity. The court rejected these claims as mere complaints without new legal grounds, noting the lower judge already adequately addressed similar arguments regarding the lack of a single criminal idea.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based solely on complaints of illogicality or contradictions without new substantive arguments are inadmissible as they reproduce issues already decided by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints unified criminal design court costs criminal procedure code concorso ideale criminalità persistente infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rìcorrendo ipotesi dì esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Alberto Settesoldi (ricorso nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 81 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rìcorrendo ipotesi dì esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOCI MARK (CUI 04Y7YN4) nato il 21/03/1990 avverso l'ordinanza del 30/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da Mark Koci, per il tramite del difensore avv. Alberto Settesoldi (ricorso nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 81 cod. pen., nonché del vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità, lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, con particolare riferimento alla omogeneità strutturale delle norme giuridiche violate, connotate peraltro da identiche modalità esecutive e da una stretta contiguità spazio-temporale) sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze versate fatto, oltre che finalizzate a denunciare insussistenti aspetti fi illogicità o di contraddittorietà.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In questo, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì espressione di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa, dunque dell'adozione di un determinato stile di vita.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rìcorrendo ipotesi dì esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2