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Ordinanza — n. 20636/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20636/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the exemption for minor offenses and denied general mitigating circumstances. The Court rejected these claims as they lacked specific legal grounds and sought a re-evaluation of the case merits, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds of illegality; vague complaints seeking a re-evaluation of facts are inadmissible and result in the condemnation of the appellant to pay costs and a fine.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds procedural violation court costs criminal procedure legality review risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Guido Silvano Paolo Settepassi, denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di incoerenza; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez.
Art. 131 cod. pen.
pen., in relazione all'omesso riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 651 cod. pen
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Novara in composizione monocratica ha ritenuto Maurizio Sella colpevole del reato di cui all'art. 651 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen., in relazione all'omesso riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di incoerenza; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678
pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELLA MAURIZIO nato a ROMA il 28/06/1963 avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Novara in composizione monocratica ha ritenuto Maurizio Sella colpevole del reato di cui all'art. 651 cod. pen. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro duecento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali; Rilevato che ricorre per cassazione Maurizio Sella, per il tramite del difensore avv. Guido Silvano Paolo Settepassi, denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., in relazione all'omesso riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, dolendosi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che le doglianze non possano superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti a provocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia finalizzate al compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità.

Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, il Tribunale di Novara ha ritenuto di non poter applicare l'istituto de quo, considerando la durata dell'episodio, nonché la futilità dei motivi addotti dal prevenuto a sua discolpa.

Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, viene sottolineato come non sia emerso alcun elemento positivamente valutabile, atto ad accogliere la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di incoerenza; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma