Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction, upholding alcohol test reliability and sentencing logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the defendant's challenges to the lower court's conviction for driving under the influence. The defendant argued violations of procedural articles regarding the breathalyzer test and excessive penalties, but the court found these arguments merely repetitive of issues already correctly addressed by the appellate judges. Consequently, the court rejected the claims that the alcohol test lacked reliability or that the suspended license penalty was excessive given prior administrative measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530, co. 1 e 2, c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible when the defendant's arguments are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the court of appeal with correct legal reasoning, and when the lower court's sentencing is sufficiently motivated and free from logical flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERMENKOV EMIL DIMITROV nato il 21/09/1978 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Con sentenza resa in data 29 settembre 2023 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 16 maggio 2023 dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di Ermenkov Emil Dìmìtrov imputato del reato p. e p. dagli artt. 186, comma 1 e 2 lett.
c) D. Lvo 285/1992 (CdS), per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a 2,57 g/I, alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con sospensione della patente per un anno e sei mesi.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge dell'art. 530, co. 1, o in subordine co 2, c.p.p. e, con secondo motivo, dell'art. 133 c.p. Infine, con terzo motivo, deduce questioni sul trattamento sanzionatorío, lamentando l'eccessività della pena accessoria della sospensione della patente. 3- Considerato che il primo motivo è riproduttivo dì profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, atteso che la Corte d'appello aveva già dato atto di come, in riferimento alle deduzioni proposte relative al corretto funzionamento dell'etilometro, in tema di guida in stato di ebbrezza, stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivo all'omologazione e alla taratura, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che "è onere della difesa dell'imputato fornire prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro" (sul punto, v.
Cass., Sez. IV, 15 dicembre 2020, n. 11679, dep. 2021, ric. ibnezzayer) (sent. impugnata, p. 4). 3.1 Atteso che anche il secondo motivo è meramente reiterat-ivo di censure già adeguatamente vagliate, laddove i giudici di secondo grado avevano condiviso la valutazione effettuata dal primo giudice, negando le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della condotta dell'imputato che si è posto alla guida a seguito dell'assunzione di una consistente quantità di sostanze alcoliche (sent. impugnata, p. 4). Peraltro, la Corte ha dato conto dell'adesione alla quantificazione operata dal primo giudice, il quale nel determinare il trattamento sanzionatorio ha determinato la pena all'interno della cornice edittale di cui all'art. 186, co 1 e 2, lett. c), tenuto conto dei valori di alcolemia riscontrati, superiori al tasso di soglia di 1,5 g/I , nell'ambito di criteri posti nella media della cornice e, pertanto adempiendo all'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. 3.2 Ritenuto che anche il terzo motivo è manifestamente infondato, riferito alla richiesta revoca o riduzione della pena accessoria della sospensione della patente, posto che il trattamento sanzionatorio è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Infatti, i giudici del merito, in considerazione del fatto che il Prefetto di Catanzaro aveva già disposto un provvedimento di inibizione alla guida nei confronti dell'imputato per un periodo di 6 mesi, hanno già precisato come il periodo di sospensione cautelare del Prefetto e quello punitivo/rieducativo del Giudice non siano cumulabili, poiché dalla sanzione inflitta dal Giudice penale dovrà essere detratto quello già patito in sede cautelare. Dunque, il Giudice in sede di quantificazione della sospensione della patente di guida non potrà tener conto del periodo di sospensione precedentemente applicato dal Prefetto (in sede cautelare), bensì, quest'ultimo, in esecuzione della pena inflitta dal Giudice, dovrà provvedere alla detrazione del periodo scontato quale sospensione cautelare (sent. impugnata, pag. 5).
4. Considerato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende