Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Husovic Graziano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and motivational defects regarding his liability, but the court found these grounds generic and lacking specific criticism of the lower court's arguments. Consequently, the court ruled that the district judge's reasoning was coherent and not manifestly illogical, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not contain a necessary critique of the lower court's reasoning or an analysis of the facts and law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC GRAZIANO nato a LUCCA il 20/07/1977 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.HUSOVIC Graziano ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art.186 comma lett.c) C.d.S.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 Marzo 2024 Il Consigliere estensore III Presidente