Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of devolution regarding causal link argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to properly devolve the specific argument regarding the causal link to the higher court. The appellant argued that the lower court erred in finding no causal relationship between the act and the event, but the appellate judgment had already addressed this by treating the act as a justification under Article 590 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the procedural defect under Article 606 of the Code of Criminal Procedure precluded the appeal from being heard on its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 590 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised in the cassation petition do not correspond to the issues actually debated and decided in the appellate judgment, specifically when the appellant shifts from alleging a justification to contesting the causal link without prior devolution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMANDINI GILBERTO nato a CESENA il 06/08/1948 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.COMANDINI Gilberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Forlì il quale, riqualificato il fatto in ipotesi di cui all'art.590 cod.pen., dichiarava non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod.pen. 2.Avverso la già menzionata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale per insussistenza e mancanza degli elementi probatori circa il nesso causale dell'evento e consegueni:e mancato superamento del ragionevole dubbio.
3. Considerato che il motivo dedotto si presenta inammissibile in quanto vi è difetto di devoluzione ai sensi dell'art.606 cpv cod.proc.pen., atteso che con l'atto di appello si deduceva la ricorrenza di una causa di giustificazione laddove nel motivo di ricorso si assume l'insussistenza del rapporto di causalità materiale.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.03.