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Ordinanza — n. 20627/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of devolution regarding causal link argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20627/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to properly devolve the specific argument regarding the causal link to the higher court. The appellant argued that the lower court erred in finding no causal relationship between the act and the event, but the appellate judgment had already addressed this by treating the act as a justification under Article 590 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the procedural defect under Article 606 of the Code of Criminal Procedure precluded the appeal from being heard on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 590 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised in the cassation petition do not correspond to the issues actually debated and decided in the appellate judgment, specifically when the appellant shifts from alleging a justification to contesting the causal link without prior devolution.

Parole chiave

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lack of devolution causal link argument justification defense procedural inadmissibility appellate judgment scope risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 590 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMANDINI GILBERTO nato a CESENA il 06/08/1948 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.COMANDINI Gilberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Forlì il quale, riqualificato il fatto in ipotesi di cui all'art.590 cod.pen., dichiarava non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod.pen. 2.Avverso la già menzionata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale per insussistenza e mancanza degli elementi probatori circa il nesso causale dell'evento e consegueni:e mancato superamento del ragionevole dubbio.

3. Considerato che il motivo dedotto si presenta inammissibile in quanto vi è difetto di devoluzione ai sensi dell'art.606 cpv cod.proc.pen., atteso che con l'atto di appello si deduceva la ricorrenza di una causa di giustificazione laddove nel motivo di ricorso si assume l'insussistenza del rapporto di causalità materiale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.03.