Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20625/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for withdrawal; defendant voluntarily renounced appeal against intoxication conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20625/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the criminal appeal inadmissible because the defendant's lawyer formally renounced the appeal before the decision was rendered. Although the appellant argued procedural flaws regarding the vehicle inspection and breathalyzer test, these arguments were superseded by the voluntary withdrawal. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen.; Art. 616 cod. proc. Pen.: A criminal appeal is inadmissible if the appellant renounces the right to appeal, resulting in the dismissal of the request and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal withdrawal inadmissible appeal voluntary renunciation procedural costs intoxication conviction inutilizzabilità delle prove illecite accertamento inesatto dei fatti censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. Pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. Pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZERA ALESSANDRO nato a FIORENZUOLA D'AR.DA il 05/05/1984 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.PIZZERA Alessandro ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Parma che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità in relazione alla ricorrenza della prova che il PIZ- ZERA fosse alla guida dell'autoveicolo, laddove l'accertamento era stato condotto allorquando il veicolo era fermo sulla sede stradale in assenza del conducente, nonché per nullità dell'esame alcolimetrico per omesso avviso della facoltà del conducente di farsi assistere ai sensi dell'art.114 disp.att. cod.proc.pen.

3. Con istanza depositata in cancelleria il difensore del ric:orrente, munito di procura speciale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, da cui consegue la declara- toria di inammissibilità per rinuncia, ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen..

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il President