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Ordinanza — n. 20623/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for seeking re-reading of already resolved sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20623/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Riva inadmissible, ordering him to pay procedural costs. Riva challenged a second-instance conviction for burglary, arguing flaws in the recognition of recidivism and the final sentencing. The court rejected these claims, stating the lower courts had already logically addressed the arguments without contradiction, making a re-reading unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. Pen.; The appeal is inadmissible when it merely seeks a re-reading of arguments already examined and resolved by the appellate court with logical consistency, without raising new grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism recognition sentencing equivalence logical reasoning review procedural costs award responsabilità per i danni ambientali testimonianza della vittima delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. Pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. Pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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sez.2, 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404
sez. U, 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVA GIUSEPPE nato a CALCINATE il 26/07/1980 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.RIVA Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che lo aveva ritenuto colpevole del reato di furto in appartamento e lo aveva condannato alla pena di anni due mesi otto di reclu- sione ed euro 660 di multa.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva e in relazione al trattamento sanzionatorio.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli argomenti già sottoposti al vaglio del giudice di appello e da questi affrontati e risolti con logico e non con- traddittorio ragionamento e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammis- sibile. 3.1 Quanto al riconoscimento della contestata recidiva il motivo di ricorso non si confronta con il contenuto della motivazione della sentenza di secondo grado, la quale, con ragionamento logicamente espresso, ha rappresentato il giudizio di maggiore lesività e di accresciuta pericolosità criminale del ricorrente per effetto dei precedenti penali specifici, così da rendere l'episodio in questione frutto di una ricaduta idonea a manifestare una accresciuta propensione al crimine.

A tale fine pertanto i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l'effettiva idoneità in concreto ad indicare una più ac- centuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, 19.3.2008, Buccheri, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di ripro- vevolezza della condotta e di pericolosità de/suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omo- geneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (sez.

U, 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838).

4. Anche con riferimento al trattamento sanzionatorio e al giudizio di equivalenza di circostanze di segno opposto la corte territoriale ha evidenziato, con motiva- zione del tutto congrua sotto il profilo logico giuridico, l'assoluta correttezza del giudizio di equivalenza formulato, così da non esporsi al sindacato di legittimità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere es