Cassation court dismisses appeal for theft conviction due to inadmissible new legal arguments and lack of critical analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding her criminal liability and the correct classification of the theft offense. The court rejected these claims as generic, lacking necessary critical analysis of the lower court's reasoning, and noted that the new legal qualification argument was raised for the first time before the cassation court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack critical analysis of the lower court's reasoning, or if new legal arguments are raised for the first time before the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERISIUTTI MARIA ANGELA nato a BASSANO DEL GRAPPA il 18/02/1955 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.PERISIUTTI Maria Angela ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Vicenza che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di furto di offerte in monete custodite in una cassetta all'interno di un locale della Croce Rossa Italiana e l'aveva condannata alla pena di giustizia.
2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità a suo carico e con riferimento alla corretta qua- lificazione del fatto reato.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, in quanto i fatti risultano palesi in quanto evidenziati nelle video riprese che ritrae- vano la donna armeggiare con un arnese artigianale sulla cassetta delle offerte.
Sotto diverso profilo la censura concernente la qualificazione giuridica del reato è nuova in quanto proposta per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità, ma risulta altresì manifestamente infondata laddove non solo la ricorrente non van- tava sulle offerte alcuna detenzione qualificata quale infermiera volontaria, ma per attingere le offerte, aveva dovuto realizzare un rudimentale grimaldello onde estrarle dalla cassetta.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tkicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 Marzo 2024 Il Consigliere estensore Il