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Ordinanza — n. 20620/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted theft, rejecting special mitigation due to significant economic damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted theft. The appellant argued for special mitigation under Article 62(4) of the Penal Code, but the court found the economic damage was not trivial. The decision rests on the principle that such mitigation requires negligible harm at the time of the consummated act, regardless of the attempt status.

Regesto Legislator

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Art. 62 n.4 cod. pen.; The special mitigating circumstance of special triviality of damage requires the prejudice caused to be negligible in economic value, assessed at the time of the consummated act, and is inapplicable when the harm is significant.

Parole chiave

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special mitigation circumstance triviality of damage attempted theft economic value assessment consummation of crime Article 62 Penal Code inadmissible appeal attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n.4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu
sez.2, n. 39703 del 13.09.2019, Amirante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACARIA IBLABIB nato 11 11/01/1993 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto ZACARIA Iblabib colpevole del reato di tentato furto di capi di abbigliamento in concorso presso esercizio commerciale e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al'art.62 n.4 cod.pen.

3. Considerato che con argomentare del tutto logico i giudici di merito hanno escluso la circostanza di cui all'art.62 n.4 cod.pen. in quanto il furto risultava tutt'altro che caratterizzato da speciale tenuità, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare d danno economico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).

Va inoltre c:onsiderato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 - 01) con la conseguenza che risulta del tutto irrilevante la circostanza che l'attività illecita si sia arrestata allo stadio del tentativo.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1