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Ordinanza — n. 20618/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on sentencing as prior record and execution modes preclude lighter treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20618/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alessio Mancini's appeal against his theft conviction inadmissible due to a lack of merit. The court found the lower court's reasoning on sentencing appropriate, noting that the defendant's six prior convictions and the specific manner of committing the crime excluded any possibility of a less severe penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 600 c.p.p.: The court must adequately justify the application of a custodial sentence when the offender's prior record and the modus operandi of the crime preclude the adoption of a less severe treatment, thereby satisfying the constitutional requirement of reasoned sentencing.

Parole chiave

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sentencing reasoning custodial penalty prior criminal record attenuating circumstances procedural inadmissibility proportionality principle Italian criminal law mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 133 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI ALESSIO nato a MANDURIA il 01/10/1979 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. MANCINI Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di un capo di abbigliamento all'interno di esercizio commerciale condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio. 3.Considerato che il motivo afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del fatto che, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., si è messo in luce come le modalità esecutive del reato e la personalità del reto gravato da sei precedenti specifici escludono l'adozione di trattamento sanzionatorio meno afflittivo, il quale è stato comunque applicato secondo criteri medio minimi edittali. Perciò, la Corte, in termini del tutto coerenti con i criteri informatori sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e nel rispetto dei principi giurisprudenziali in relazione all'onere motivazionale richiesto per la determinazione della pena, ha motivato correttamente sul fatto che, anche a fronte della restituzione della merce, comunque necessitata dalla flagranza, non sussiste alcun elemento positivamente valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14.03