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Ordinanza — n. 20616/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction for commercial water utility tampering due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20616/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his conviction for stealing commercial water intended for his own gas station. The court found the appeal merely repetitive of arguments already rejected by the appellate court, which had adequately justified its findings on the meter tampering and the credibility of the witness.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; The appeal is inadmissible when it reproduces arguments already examined and rejected by the appellate court without presenting new evidence or addressing the reasoning with sufficient depth.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments water theft conviction commercial utility tampering appellate court reasoning censure procedurali domanda di ricusazione censura costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPIENZA GIANLUCA nato a CATANIA il 23/11/1973 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.SAPIENZA Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di furto di acqua quale intestatario di utenza commerciale a servizio dell'autosalone dallo stesso gestito.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità nei propri confronti.

3. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appelllo, che ha fornito adeguata giustificazione dello stato di manomissione del contatore nonché del fatto che l'imputato era l'unico soggetto interessato ad una tale illegittima operazione, evidenziando al contempo la piena attendibilità del teste di accusa Caponnetto. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e peri:anto immune da vizi di legittimità. 4.Considerato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14.03