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Ordinanza — n. 20614/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20614/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violation of law and motivational defects regarding the dismissal of defense arguments, but the court found these grounds generic and lacking specific criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the appellate court's decision was upheld as coherent and not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack necessary criticism of the lower court's arguments, provided no absence of fault is found in the determination of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of criticism procedural costs appellate review calciatore professionista verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 590 bis comma 7 cod.pen.
Art. 625 commi 2 e 7 cod.pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO CLAUDIO nato a CATANIA il 24/08/1977 avverso la sentenza del 04/10/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.FERRO Claudio ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale, in parziale riforma della decisione del giudice di pace di Palermo ha rideterminato la pena nei suoi confronti in euro 500 di multa, previo riconoscimento della circostanza atte- nuante di cui all'art.590 bis comma 7 cod.pen. ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di furto di acqua dal fornitore pubblico con le circostanze aggravanti di cui all'art.625 commi 2 e 7 cod.pen.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità per omesso esame delle censure difensive in ap- pello.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio e si sottrae pertanto al sindacato di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pres