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Ordinanza — n. 20611/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20611/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Walter Alfano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Alfano argued that the Court of Appeal failed to examine his defensive censure regarding his responsibility for the theft of public water. The court rejected this claim as generic and lacking specific criticism of the lower court's reasoning or analysis of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not contain a necessary critique of the lower court's reasoning or an analysis of the facts supporting the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific criticism procedural costs theft of public water responsibility determination Cassation review allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 609 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO WALTER nato a PALERMO il 31/05/1990 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.ALFANO Walter ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di furto di acqua dal fornitore pubblico con le circostanze aggravanti di cui all'art.625 commi 2 e 7 cod.pen.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità per omesso esame delle censure difensive in ap- pello.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore Ti Preside