Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Baldan Giulia inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant argued for a violation of law and motivational defects regarding her criminal liability, but the court found these grounds generic and lacking specific criticism of the lower court's arguments. Consequently, the court rejected the appeal because the reasoning was coherent with the trial results and not manifestly illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a necessary critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision on liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDAN GIULIA nato il 10/05/1996 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.BALDAN Giulia ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Perugia, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa in relazione a ipotesi tentata di furto in abitazione in concorso con violenza sulle cose.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pre iden