Ordinanza — n. 20609/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTRANTO GIANLUCA nato a CROTONE il 14/08/1975 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.0TRANTO Gianluca ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art.95 DPR 115/2002.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20609/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTRANTO GIANLUCA nato a CROTONE il 14/08/1975 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.0TRANTO Gianluca ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art.95 DPR 115/2002.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTRANTO GIANLUCA nato a CROTONE il 14/08/1975 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.0TRANTO Gianluca ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art.95 DPR 115/2002.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità - 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.