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Ordinanza — n. 20606/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges factual findings on aggravated theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20606/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the criminal appeal by Iulian Butucea inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding his alleged aggravated theft of foodstuffs, but the court held that reviewing factual matters is excluded from the jurisdiction of the court of cassation. Consequently, the decision was rejected because the lower court's reasoning was logical and free of legal defects, falling outside the scope of the appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of facts, limiting its review to legal errors and logical coherence of the lower court's decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual findings review court of cassation jurisdiction aggravated theft charge legal fees and fine difesa penale accusa diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTUCEA IULIAN nato il 04/04/1962 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Iulian Butucea ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affer- mazione di penale responsabilità in relazione al reato di tentato furto aggravato di generi alimentari in concorso presso esercizio commerciale Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. I motivi, infatti, propongono una rivalutazione delle prove raccolte, non con- sentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sin- dacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricor- rente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello di Milano, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e la relativa motivazione si sottrae I sindacato di legittimità in quanto i profili di doglianza reiterati con il presente ricorso risultano esaminati e congruamente di- sattesi con motivazione priva di fratture logiche.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il