Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20605/2024 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by convicted person dismissed as inadmissible due to mandatory defense counsel requirement post-2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20605/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Elena Pilan's personal appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for abuse of office. Although the appellant argued for the right to self-defense, the court noted that the 2017 law mandates defense counsel for appeals filed after August 4, 2017. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; The personal appeal of a convicted person is inadmissible if filed after the entry into force of Law No. 103/2017, which requires representation by a qualified defense counsel.

Parole chiave

Generato dall'IA
personal appeal inadmissibility mandatory defense counsel Law 103/2017 convicted person rights Cassazione procedure corresponsabilità della vittima causalità della lesione alla spalla responsabilità penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello
pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.
Sez. 2, n. 2724 del 19.12.2012
Sez. 3, n. 19964 del 29.03.2007
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILAN ELENA nato a VICENZA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, 11[1251251iftrtusalZ5= con cui PILAN Elena era stata riconosciuta colpevole del reato di cui all'art.624 e 625 n.7 cod.pen. così riqualificata la originaria contestazione di ricettazione di una tessera sanitaria ed era stata condannata alla pena di giustizia.

2. PILAN Elena ricorre personalmente lamentando l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

3. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010.

Sez. 5, n. del 19/03/2018 Cc. (dep. 25/05/2018) Rv. 273282). Inoltre, si è chiarito in giurisprudenza che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è compatibile con il diritto di difendersi da sé, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, dunque, con l'art. 117, comma 1, Cost. che costituisce norma "interposta": trattasi di un principio, di derivazione convenzionale, da cui si ricava l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19.12.2012, Rv, 255082;

Sez. 3,n. 19964 del 29.03.2007, Rv. 236734).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata ín euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 Marzo 2024 Il Consigliere estensor