Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20603/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against robbery conviction citing professional execution and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20603/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Mancini and Di Luca inadmissible, upholding their conviction for robbery. The court found the lower court correctly rejected generic mitigating circumstances because the defendants demonstrated high professionalism by breaking into a jewelry store late at night. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 c.p.; Art. 600 c.p.p.: The court must adequately justify why generic mitigating circumstances are not granted when the criminal execution reveals a high degree of professionalism, thereby precluding positive evaluation of such factors.

Parole chiave

Generato dall'IA
robbery conviction generic mitigating circumstances professional criminal execution appeal inadmissibility sentencing motivation court costs criminal procedure ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 c.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 133 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANCINI UMBERTO nato a ROMA il 04/02/1969 DI LUCA LUCIANO nato a ROMA il 04/05/1970 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Con sentenza resa in data 26 settembre 2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato il verdetto di condanna pronunciato nei loro confronti dal Tribunale di Roma nei confronti di Mancini Umberto e Di Luca Luciano, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 5, 624, 625, co. 1, n. 1, I parte, co. 2, c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di una cassaforte, sottraendola dall'interno dell'esercizio commerciale.

2. I ricorrenti deducono vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio, in particolare lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.Considerato che il motivo, comune a entrambi i ricorrenti, relativo al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del fatto che, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., si è messo in luce come le modalità esecutive del reato abbiano dimostrato un elevato grado di professionalità, essendosi gli imputati introdotti nel cuore della notte nel locale ove è ubicata la gioielleria, praticando un foro nel muro del locale attiguo, ove era ubicata un'agenzia immobiliare.

Perciò, la Corte, in termini del tutto coerenti con i criteri informatori sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e nel rispetto dei principi giurisprudenziali in relazione all'onere motivazionale richiesto per la determinazione della pena, ha motivato correttamente sul fatto che, anche a fronte della confessione, comunque necessitata dalla flagranza, non sussiste alcun elemento positivamente valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,