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Ordinanza — n. 20597/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of reasoning on statutory exclusion grounds in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20597/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible due to a lack of reasoning regarding the statutory exclusion of punishability. The appellant argued for annulment based on a procedural defect, but the court found no comparison with the lower court's arguments on the specific danger of the conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning on statutory exclusion grounds is sufficiently motivated by referencing the specific dangerousness of the conduct, and the appellant fails to demonstrate a lack of reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility exclusion of punishability lack of reasoning dangerousness of conduct procedural costs statutory exclusion grounds Cassation Court allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Il ricorrente articola un unico motivo con cui lamenta vizio motivazionale in ordine al dinego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia- ria nella misura indicata in dispositivo.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente articola un unico motivo con cui lamenta vizio motivazionale in ordine al dinego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647
pen., mediante il rinvio alla particolare pericolosità della condotta, desunta dalle modalità della condotta (stato di elevata ebbrezza; durante orario notturno; su strada a scorrimento veloce) [cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez.
sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678
274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VLAICU SERGIU nato il 16/06/1986 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Sergiu Vlaicu ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, in data 5 luglio 2022, ha confermato la con- danna emessa a suo carico dal Tribunale di Parma il 16 marzo 2021 in relazione al reato ex art. 186, comma 2, lettera c) e co. 2 sexies D. L. vo 285/92.

2. Il ricorrente articola un unico motivo con cui lamenta vizio motivazionale in ordine al dinego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il confronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen., mediante il rinvio alla particolare pericolosità della condotta, desunta dalle modalità della condotta (stato di elevata ebbrezza; durante orario notturno; su strada a scorrimento veloce) [cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia- ria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marzo 202