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Ordinanza — n. 20594/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal and lack of interest in non-prosecution case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20594/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant had withdrawn the appeal and lacked legal interest in challenging a non-prosecution sentence. The defense argued the appeal was an unauthorized initiative by a previous lawyer, while the court noted the appeal was filed against a non-existent judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: The appeal is inadmissible if the defendant withdraws the complaint or lacks interest in challenging a sentence of non-prosecution, as such a sentence is more favorable than a declaration of non-punishability.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility withdrawal of appeal lack of legal interest non-prosecution sentence prescription of crime court costs allocation unauthorized legal initiative elusione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIORBOLI LUCIANO nato a MILANO il 11/02/1955 avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 13 dicembre 2021 la Corte d'appello di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CHIORBOLI Luciano in relazione al reato di cui all'art.186 comma 2 lett.b C.d.S. per essere il reato estinto per presc:rizione. Con ricorso per cassazione depositato in data 10 dicembre 2021 la difesa del CHIORBOLI chiedeva pronunciarsi sentenza che dichiarasse la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis C.d.S. Con atto depositato in data 20 febbraio 2023 il nuovo difensore del CHIORBOLI, munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare al ricorso e con una successiva memoria difensiva chiedeva che non venisse pronunciata alcuna condanna sulle spese processuali, atteso che il CHIORBOLI non aveva mai inteso promuovere ricorso per cassazione avverso una sentenza di non luogo a procedere, che il ricorso costituiva una iniziativa del precedente difensore il quale l'aveva proposta ancor prima della lettura del dispositivo della sentenza di appello, dovendosi pertanto ritenere giuridicamente inesistente. 2.In ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza che ancora non era stata pronunciata, verosimilmente nell'erronea convinzione di una definizione del procedimento ad una udienza precedente rispetto a quella di decisione e, in ogni caso, mancava altresì l'interesse a impugnare in quanto la sentenza di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione deve ritenersi più favorevole rispetto di una pronuncia ai sensi dell'art.131 bis cod.pen. come richiesto nel motivo di ricorso (sez.1, n.43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv.282214). 3.In considerazione della rinuncia all'impugnazione e delle ragioni indicate dal ricorrente le spese processuali possono essere liquidate nella misura di euro 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14.0