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Ordinanza — n. 20473/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft conviction due to generic arguments and lack of specific evidence on recidivism and mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20473/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Capuano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that confirmed his conviction for theft under Article 624 bis of the Penal Code while noting the lack of a formal complaint for one count. The court rejected the arguments as merely repetitive of issues already properly analyzed and dismissed the claim for reduced damage valuation due to its genericity and lack of concrete elements.

Regesto Legislator

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Art. 624 bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of issues already decided or if the arguments regarding the tenuity of damage are generic and lack concrete factual support.

Parole chiave

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theft conviction appeal recidivism requirements mitigation denial generic appeal grounds procedural inadmissibility altri capi d'accusa imputazione di furto commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 624 bis cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
5 sul diniego della attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 624 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO ROBERTO nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il 16/08/1970 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Capuano Roberto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma alla sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 624 bis cod. pen. (capi A e C), mentre ha rilevato il difetto di querela per il delitto di cui al capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Considerato che i due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 5 sulla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali della recidiva e sempre pag. 5 sul diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.); Ritenuto inoltre che il secondo motivo è generico, poiché a fronte di un danno non certo tenue corrispondente al valore della refurtiva (due biciclette con pedalata assistita, valore indicato in euro 500,00 per la bicicletta di cui al capo C), non indica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, il danno arrecato dovrebbe valutarsi in termini di "speciale" tenuità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso