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Ordinanza — n. 20471/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for theft of electricity due to failure to exhaust appeal grounds and insufficient compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giovanni Modaffari's appeal against his conviction for theft of electricity inadmissible. The court found the sole ground of appeal, claiming a specific mitigating circumstance, was not raised during the appellate proceedings and was manifestly unfounded because the defendant had only compensated 6,000 euros against a loss exceeding 43,000 euros. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 62 n.6 cod. pen.; Art. 360 n.1 lett. a e lett. b c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds were not raised in the appellate judgment or are manifestly unfounded due to insufficient restitution of the damage.

Parole chiave

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theft of electricity inadmissible appeal mitigating circumstances insufficient compensation exhaustion of grounds court costs penalty fund danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n.6 cod. pen.
Art. 360 n.1 lett. a e lett. b c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODAFFARI GIOVANNI nato a CONDOFURI il 19/06/1953 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Modaffari Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; mentre, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., è inammissibile in quanto: - non coltivato con i motivi di appello; - manifestamente infondato, in quanto il danno non è stato "interamente" riparato, poiché, in base agli stessi documenti allegati al ricorso, l'imputato avrebbe versato al fornitore di energia l'importo di 6.000 euro a fronte di un danno economico pari a oltre 43mila euro;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i