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Ordinanza — n. 20470/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging factual exclusion of statutory exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the court's exclusion of a statutory exemption under Article 52 of the Penal Code. The court rejected this because the issue involved mere factual complaints and an impermissible re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 52 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contests the exclusion of a statutory exemption based on mere factual complaints or an impermissible re-evaluation of evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory exemption exclusion factual complaints cassation evidence re-evaluation prohibition Article 52 Penal Code causalità del colpo di frusta lesioni personali aggressione fisica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52 cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'esclusione dell'esimente di cui all'art. 52 cod.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 52 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'esclusione dell'esimente di cui all'art. 52 cod.
Generato dall'IA

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZA MOSTAFA nato il 10/10/1980 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Hamza Mostafa ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato per il delitto di cui agli artt. 582- 585 cod. pen. (capo B); mentre ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al capo C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'esclusione dell'esimente di cui all'art. 52 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché si risolve in mere doglianze in fatto che peraltro investo la corte della di una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0