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Ordinanza — n. 20469/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to new ground not raised in lower court appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20469/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Minteh Lamin inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal, alleging a violation of law and reasoning errors regarding sentencing, was rejected because it was a new argument not raised in the original appeal to the Court of Appeal of Bologna. Consequently, the lower court's conviction for the crime under Article 495 of the Penal Code stands, and the appellant is liable for the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are new and were not included in the original appeal, as the appellate court's judgment is final regarding the issues previously litigated.

Parole chiave

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inadmissible appeal new ground of appeal violation of law determination of penalty procedural costs Corte di Cassazione Art. 364 c.p.p. inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 495 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINTEH LAMIN nato il 02/03/2000 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Minteh Lamin ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, è inammissibile perché inedito (l'atto di appello coltivava solo un motivo sulla responsabilità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/05/