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Ordinanza — n. 20467/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against theft convictions citing lack of statutory application and logical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20467/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by four defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code and a review of aggravating versus mitigating circumstances. The court rejected these claims as unfounded, noting the statutory limits for the specific crime and the appellate court's adequate reasoning in balancing circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 69 c.p.: Appeals challenging the non-application of specific mitigating provisions or the balance of circumstances are inadmissible if the statutory minimum penalty does not fall within the provision's scope or if the appellate court's reasoning is logically sound and does not violate the principle of reformatio in peius.

Parole chiave

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inadmissible appeals theft aggravated mitigating circumstances reformatio in peius statutory limits appellate reasoning court costs aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 110, 624, 625 comma 1 nn. 4 e 5 cod. pen.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
pen.; mentre, previo riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il primo motivo comune ai ricorsi, che deduce la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 69 cod. pen.
2); Considerato che il secondo motivo comune ai ricorsi, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod.
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il primo motivo comune ai ricorsi, che deduce la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 69 cod. pen
2); Considerato che il secondo motivo comune ai ricorsi, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIRPACI ALEX nato a PIACENZA il 24/11/1999 CALDARAS CAZAICA nato il 21/12/1997 IORDACHE RUJITA nato il 28/09/1976 PETROVICI MARIUS nato il 28/02/1973 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; • Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune dii`ensore, gli imputati Cirpaci Alex, Caldaras Cazaica, Iordache Rujita e Petrovici Marius ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 5, cod. pen.; mentre, previo riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen., ha ridotto la pena a mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa, pur mantenendo fermo, in termini di equivalenza, il giudizio di bilanciamento espresso dal Tribunale che aveva riconosciuto soltanto le attenuanti generiche;

Considerato che il primo motivo comune ai ricorsi, che deduce la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile sotto vari concorrenti profili: - è manifestamente infondato, in quanto la pena detentiva edittale minima stabilita per il reato di furto pluriaggravato (pari ad anni tre di reclusione) non rientra nei limiti stabiliti dall'art. 131-bis cod. pen. per l'applicabilità dell'istituto; - è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito (pag. 2); Considerato che il secondo motivo comune ai ricorsi, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti- è manifestamente infondato, poiché: - il giudice di appello, dopo aver riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez.

U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660); - nella specie la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, con argomenti, privi di cadute di logicità, insindacabili in questa sede (pag.3), pervenendo, peraltro, a un trattamento sanzionatorio molto contenuto. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammen