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Ordinanza — n. 20465/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as a repetition of identical grievances already addressed by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20465/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Pisani inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the sentencing treatment but was deemed a repetition of an identical grievance previously resolved by the Court of Appeal of Bologna. Consequently, the court rejected the request without substantive review, upholding the lower court's decision on the charges under Articles 624 and 625 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it constitutes a repetition of identical grievances already sufficiently answered by the court of appeal.

Parole chiave

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repetition of grievances inadmissible appeal sufficiently answered identical doglianza procedural economy indagine per furto reato flagrante furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANI FRANCESCO nato a CORREGGIO il 06/02/1999 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pisani Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio, costituisce riproposizione di identica doglianza su cui il giudie di appello ha fornito adeguata risposta (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/05