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Ordinanza — n. 20464/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20464/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI MONICA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 03/01/1970 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Minguzzi Monica ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma alla sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per alcuni episodi di furto e per utilizzo indebito di carte di credito; mentre ha rilevato il difetto di querela e l'intervenuta prescrizione per altri reati, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo SU cui poggia la condanna; ed inoltre è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reato continuato reiterazione di reati penali altri capi d'accusa continuazione dell'esecuzione abuso di carte-chèques perseguimento penale per truffa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI MONICA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 03/01/1970 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Minguzzi Monica ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma alla sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per alcuni episodi di furto e per utilizzo indebito di carte di credito; mentre ha rilevato il difetto di querela e l'intervenuta prescrizione per altri reati, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo SU cui poggia la condanna; ed inoltre è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il