Ordinanza — n. 20464/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI MONICA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 03/01/1970 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Minguzzi Monica ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma alla sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per alcuni episodi di furto e per utilizzo indebito di carte di credito; mentre ha rilevato il difetto di querela e l'intervenuta prescrizione per altri reati, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo SU cui poggia la condanna; ed inoltre è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI MONICA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 03/01/1970 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Minguzzi Monica ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma alla sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per alcuni episodi di furto e per utilizzo indebito di carte di credito; mentre ha rilevato il difetto di querela e l'intervenuta prescrizione per altri reati, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo SU cui poggia la condanna; ed inoltre è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il