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Ordinanza — n. 20462/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being a mere reproduction of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20462/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Jelassi Ouajih inadmissible. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for attempted theft, arguing a lack of suitability and univocality of acts under Article 56 of the Penal Code. The court rejected this claim as it merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 56 cod. pen.; An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

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attempted theft conviction Article 56 Penal Code inadmissible appeal repetitive arguments Cassation procedure legittimazione ad agire difesa penale tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 cod. pen.
art. 56 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI OUAJIH nato il 31/07/1982 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Jelassi Ouajih ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dei requisiti di idoneità e univocità degli atti ex art. 56 cod. pen. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0