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Ordinanza — n. 20460/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being a reproducible ground of censure already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20460/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Kthiri Kamar Ezzaman inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated Article 49 of the Penal Code, but the court found this ground to be a reproducible issue of censure. Since the substantive arguments had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Bologna, the law does not permit re-litigation of these points in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 49 cod. pen.; The Court of Cassation cannot examine reproducible grounds of censure that have already been adequately debated and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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reproducible ground of censure inadmissible appeal Article 49 Penal Code cassation review limits already decided issues tentato furto furto di lieve entità licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 49 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KTHIRI KAMAR EZZAMAN nato il 21/02/1965 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Kthiri Kamar Ezyrian ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, cod. pen. (capo A); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza dell'art.49 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/05/