Ordinanza — n. 20459/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCIO ADRIANO nato a AVOLA il 19/02/1990 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Baccio Adriano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per due condotte di furto (capi 1 e 2); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; ed inoltre è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 20459/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCIO ADRIANO nato a AVOLA il 19/02/1990 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Baccio Adriano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per due condotte di furto (capi 1 e 2); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; ed inoltre è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0