Sentenza — n. 20458/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Roda Alberto per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) a lui ascritta nella veste di amministratore di fatto della Euro costruzioni srl, dichiarata fallita il 14 dicembre 2010; mentre ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A) e C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 20458/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che è decorso il termine massimo di prescrizione del reato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RODA ALBERTO nato a FERRARA il 13/11/1952 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Roda Alberto per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) a lui ascritta nella veste di amministratore di fatto della Euro costruzioni srl, dichiarata fallita il 14 dicembre 2010; mentre ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A) e C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi in ordine a: l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto; l'applicazione di un aumento di pena per la continuazione fallimentare, non applicato dal Tribunale.
3. Il ricorso non è inammissibile, in quanto il primo motivo di ricorso coglie un grave difetto di motivazione su un punto decisivo, quale quello della qualifica di amministratore di fatto: la sentenza impugnata vi dedica brevissimi cenni, meramente assertivi. Va allora rilevato che, non risultando periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione è maturato in data 14 giugno 2023, in quanto: - il reato è stato commesso il 14 dicembre 2010; - il termine massimo di prescrizione è pari ad anni dodici e mesi sei, sicché si giunge al 14 giugno 2023, non potendosi tenere conto né della recidiva semplice (perché non è circostanza aggravante ad effetto speciale, né della circostanza aggravante ex art. 219 comma primo, legge fall. perché il giudice di appello ha sostenuto che sarebbe stata esclusa già dal Tribunale e il punto non ha formato oggetto di impugnazione da parte del P.G. distrettuale);
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che è decorso il termine massimo di prescrizione del reato.
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. C