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Ordinanza — n. 20456/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating lower court's reasoning on recidivism and excessive penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20456/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Karim Deguig inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Deguig challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 497-bis, 110, 477, and 482 of the Penal Code, specifically contesting the application of recidivism and the severity of the sentence. The court rejected these arguments as mere repetitions of the lower court's already justified responses, finding no merit in the new grounds raised.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces the grounds of the complaint already sufficiently addressed by the court of first instance without presenting new elements or legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism application excessive penalty repetition of arguments Cassation procedure procedural costs second instance review documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
artt. 497 - bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGUIG KARIM nato il 29/09/1971 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Deguig Karim ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497 - bis cod. pen. (capo A) e 110, 477, 482 cod. pen. (capo B); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'applicazione della recidiva e lamenta l'eccessività della pena inflitta, costituisce mera riproduzione degli analoghi motivi di gravame sui quali il giudice di merito ha fornito congrua risposta (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/