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Ordinanza — n. 20454/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific argumentative references to the conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mancini Domenico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging illogical and contradictory reasoning, was deemed generic and abstract without referencing the actual arguments supporting the conviction. Consequently, the court rejected the request to overturn the theft conviction due to the lack of substantive legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and abstract, failing to provide specific references to the factual and legal basis of the conviction.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible criminal appeal lack of specific argument theft conviction upheld procedural dismissal imputazione di furto furto di lieve entità furto di minore entità

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI DOMENICO nato a TORRE ANNUNZIATA il 08/06/1953 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mancini Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la illogicità e contraddittorietà della motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0