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Ordinanza — n. 20451/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20451/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20451/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHECCHI LORENZO nato a PONTEDERA il 13/01/1994 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Checchi Lorenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado in relazione al trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen., riducendo però il trattamento sanzionatorio e sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20451/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena estorsione altri capi d'accusa crimine furto di lieve entità accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, attinente alla esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato perché, come già osservato dalla Corte di appello (paragrafo 12, pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHECCHI LORENZO nato a PONTEDERA il 13/01/1994 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Checchi Lorenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado in relazione al trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen., riducendo però il trattamento sanzionatorio e sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria;

Considerato che il primo motivo di ricorso, attinente alla esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato perché, come già osservato dalla Corte di appello (paragrafo 12, pag. 6), il delitto di furto pluriaggravato non consente, in ragione della pena edittale minima per esso prevista, di applicare l'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda paragrafo 13, pag. 6);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis