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Ordinanza — n. 20448/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy conviction for generic grounds and infounded sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20448/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Leopoldo Esposito inadmissible regarding his conviction for bankruptcy-related offenses. The appellant argued against the conviction and sentencing, but the court found the first ground generic and the second ground infounded due to the trial judge's discretionary sentencing power. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, particularly when the trial court's sentencing discretion was exercised appropriately and generic mitigating circumstances were already granted.

Parole chiave

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bankruptcy conviction inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion Cassation procedure documenti bancari documenti mancanti inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 220 of the Bankruptcy Law
Art. 133 of the Penal Code
Art. 62 bis of the Penal Code
Art. 366 of the Code of Criminal Procedure
Art. 367 of the Code of Criminal Procedure
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO LEOPOLDO nato a AVERSA il 06/11/1951 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Esposito Leopoldo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 220 legge fall. (capo 2); Considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza del reato contestato, è generico e manifestamente infondato, perché, nonostante la chiara risposta contenuta alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, l'imputato continua a sostenere di aver tenuto correttamente le scritture contabili senza avvedersi che il fatto tipico oggetto di addebito riguarda la mancata ottemperanza all'ordine del tribunale di depositare i bilanci e le altre scritture contabili eni:ro il termine di tre giorni dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (omissione riferita dal curatore e ritenuta acclarata dal giudice di merito);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che attiene al trattamento sanzionatorio in relazione agli artt. 133 e 62 bis, cod. pen., è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) mentre le attenuanti generiche erano state già concesse dal giudice di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis