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Ordinanza — n. 20447/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20447/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20447/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUNI BILEL (CUI 03LMQA5) nato il 12/12/1988 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ouni Bilel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine 7 e 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20447/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pagine 7 e 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente accertamento insufficiente dei fatti indagine per furto carenza di credibilità oggettiva prove di persecuzione onere della prova
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUNI BILEL (CUI 03LMQA5) nato il 12/12/1988 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ouni Bilel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine 7 e 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/05/