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Ordinanza — n. 20445/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft conviction as recidivism argument was already properly rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20445/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Alessandro Pini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pini challenged the second-instance judgment confirming his theft conviction, specifically contesting the recognition of recidivism. The court ruled that this argument merely reproduced legal points already thoroughly examined and rejected with correct reasoning by the trial and appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a repetition of legal arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance or the court of appeal.

Parole chiave

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recidivism recognition inadmissible appeal repetitive argument theft conviction Cassation procedure indagine per furto alibi prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINI ALESSANDRO nato a LIVORNO il 25/11/1972 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pini Alessandro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagina 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/05/