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Ordinanza — n. 20444/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds as arguments were already properly examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20444/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Jennyfer Giaquinto inadmissible regarding the conviction for recidivism. The appellant argued against the recognition of recidivism, but the court found her sole ground of appeal merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole grounds are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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recidivism recognition inadmissible appeal reproductive arguments Cassation procedure procedural economy documenti d'identità inganno sull'identità contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAQUINTO JENNYFER nato a PONTEDERA il 14/02/1985 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABET1-A MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Giaquinto Jennyfer ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 707 e 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito (cfr. pagina 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0